Terracina, ordinanza sulla disciplina dell’intrattenimento: obbligo di pannelli fonoassorbenti e diritto prioritario dei residenti

Terracina: la nuova ORDINANZA NR.0021/AG 

DEL   30 /5 / 2018 che disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago.

Sancito il diritto prioritario di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in tutta la città e che sono interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifiche attività.

Ci saranno i controlli necessari?

L’orario di conclusione delle ATTIVITA’ di intrattenimento danzanti o musicali all’aperto da parte degli esercizi che svolgano prevalentemente attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi gli stabilimenti balneari), è fissato alle ore 01.00.

In ogni caso devono essere rispettati i limiti di emissione acustica e di diffusione sonora previsti dalla legge. E’ vietata qualsiasi tipologia di emissione sonora all’esterno dell’attività oltre l’orario consentito sopra indicato.

Deroghe specifiche sotto la responsabilità del dirigente del dipartimento delle attività produttive.

In deroga a quanto disposto al precedente punto 3, il Dirigente del Dipartimento del Servizio Attività Produttive dell’Ente può autorizzare la protrazione dell’orario fino alle ore 4:00, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. del 28.07.2008 e del 05 agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Pannelli fonoassorbenti diventano obbligatori.

Fronte mare sempre libero!

Le attività di intrattenimento danzanti o musicali devono trovarsi sull’arenile e devono essere dotati di impianti acustici che riducano al massimo le emissioni sonore all’esterno dei locali, in particolare nessuna cassa di amplificazione deve essere rivolta in direzione del centro urbano. Gli stessi inoltre devono dotarsi di pannelli fonoassorbenti facilmente rimovibili a protezione delle emissioni verso il centro urbano.

Tutti i locali che svolgono attività di intrattenimento danzante e/o musicale devono altresì lasciare il fronte mare della propria concessione o sub concessione completamente libero da qualunque ostacolo che possa pregiudicare la visuale e la via di fuga.

 

L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 e non iniziare prima delle 8.00 salvo diversa e specifica autorizzazione.

Dopo le ore 22.00, la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi (ivi compresi gli stabilimenti balneari) è consentita esclusivamente in bicchieri e contenitori di plastica.

Il divieto di cui al precedente punto non si applica nel caso in cui la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi si configuri quale accompagnamento alla consumazione prevalente di pasti (es.: pranzo/cena) nell’ambito delle superfici in uso ai locali.

E’ fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l’uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall’amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

E’ fatto divieto, in relazione all’immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 e non iniziare prima dell 8.00 salvo diversa e specifica autorizzazione.

Fonte: http://hosting.soluzionipa.it/terracina/albo/albo_dettagli_full.php?id=9785